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Il contributo annuo in favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1975, n. 722, e' protratto fino all'anno 1982 e fissato in lire 200 milioni a partire dall'anno finanziario 1977.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-01-20;26~art2 · fonte del testo