Proroga del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro del Tesoro e la continuazione delle funzioni attribuite agli uffici decentrati della Corte dei conti, sino al 30 giugno 1952, nonche' il deferimento delle stesse attribuzioni, di cui sono investiti i predetti Uffici, anche per i rendiconti e conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49.