Il funzionamento degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1948, n. 1059, limitato dall'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, al 30 giugno 1950, e' prorogato al 30 giugno 1052.
Testo vigente dal 7 aprile 1950
