Le Sezioni della Corte dei conti istituite presso la Regione Siciliana, la Delegazione esistente presso la Regione Sarda e gli Uffici di controllo presso il Magistrato alle acque ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche continueranno nelle funzioni loro attribuite con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 171, sino al 30 giugno 1952.

Testo vigente dal 7 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-15;119~art2 · fonte del testo