Ai fini del trattamento economico, previsto dal decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 385, e del trattamento di missione, il capo dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico e' assimilato ai funzionari di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, di grado 4°.

Testo vigente dal 25 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-02-26;82~art2 · fonte del testo