Il funzionamento dell'Ufficio per il ricupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico di cui al decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, al decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 609, ed alla legge 26 febbraio 1949, n. 82, e' prorogato fino al 31 dicembre 1954. L'Ufficio di cui al comma precedente dispone dei mezzi personali e del materiale di cui agli articoli 3 e 4 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385.
Testo vigente dal 11 maggio 1953
