La competenza degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059, prorogato con legge 15 marzo 1950, n. 119, e' estesa ai rendiconti e ai conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio 1951-52 senza limitazione di importo. Il funzionamento dei predetti Uffici e' prorogato al 31 dicembre 1954. Parimenti, fino al 31 dicembre 1954, sono prorogate le attribuzioni conferite, con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 171, ai corrispondenti Uffici decentrati della Corte dei conti, per la eliminazione dell'arretrato a tutto l'esercizio 1948-49.
Testo vigente dal 15 dicembre 1952
