Il funzionamento dei Comitati di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, gia' prorogato con la legge 3 febbraio 1951, n. 311, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1954.
Testo vigente dal 15 dicembre 1952
