Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

Abrogato dal 22 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1967 al 22 dicembre 2008. 97 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: E' prorogato di due anni il periodo di preammortamento dei mutui concessi, ai sensi della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, in favore delle aziende agricola per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56. E' del pari prorogato per altri due anni il periodo di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente. Il contributo statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 6 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, viene elevato fino al 3,75 per cento per tutto il periodo di ammortamento dei mutui.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-28;653~art1 · fonte del testo