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E' prorogata fino al 31 dicembre 1961 la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno che cadrebbero in pubblico dominio, ai sensi delle leggi vigenti, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e il termine anzidetto.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1956 al 31 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1956-12-19;1421~art1 · fonte del testo