E' prorogata fino al ((31 dicembre 1962)) la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno che cadrebbero in pubblico dominio, ai sensi delle leggi vigenti, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e il termine anzidetto.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 1961, n. 1337
1La L. 27 dicembre 1961, n. 1337 ha disposto (con l'art. 2)che le modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1962.
Testo vigente dal 31 dicembre 1961
