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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Le disposizioni della legge 27 giugno 1903, n. 242, che modifica quella del 12 giugno 1902, n. 185 per la conservazione dei monumenti o degli oggetti d'arte, rimarranno in vigore fino al 31 luglio 1907.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1906.

[9]VITTORIO EMANUELE

[10]Rava.

[11]Visto, Il guardasigilli: Gallo.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-12-30;642~art1 · fonte del testo

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