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[1]Per provvedere agli eventuali acquisti di cose immobili e mobili che abbiano importante interesse storico archeologico o artistico e' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 5,000,000, da l'iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-907.

[2]La somma di L. 5,000,000 verra' prelevata dall'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906, e inscritta in uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario in corso. A tale effetto, con decreto del Ministero del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, il fondo di cassa dell'esercizio 1906-907 sara' ridotto della somma di L. 5,000,000, che verra' imputata come versamento avvenuto allo speciale capitolo di cui sopra.

Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;500~art2 · fonte del testo