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Il termine stabilito con l'art. 1 della legge 11 maggio 1951, n. 425, per il servizio di Tesoreria provinciale, affidato alla Banca d'Italia, e' prorogato al 31 dicembre 1970, ferme restando ogni altra disposizione e pattuizione relative al servizio medesimo.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008
