Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 1953 al 16 dicembre 2010. 32 parole tolte.
tolto: La facolta' prevista dal primo comma degli articoli 1 e 7 della legge 17 maggio 1952, n. 608, puo' essere esercitata dagli interessati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-02-24;123~artunico · fonte del testo