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La facolta' prevista dal primo comma degli articoli 1 e 7 della legge 17 maggio 1952, n. 608, puo' essere esercitata dagli interessati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 25 marzo 1953 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1953-02-24;123~artunico · fonte del testo