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Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, gia' prorogato con leggi 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264 e 23 marzo 1964, n. 153, e' ulteriormente prorogato, con effetto dal 10 gennaio 1966, al 31 dicembre 1967.
Testo in vigore dal 28 maggio 1966 al 16 dicembre 2010
