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Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, gia' prorogato con le leggi 25 gennaio 1962, n. 21; 28 luglio 1962, n. 1075; 21 febbraio 1963, n. 264; 23 marzo 1964, n. 153; 6 maggio 1966, n. 308; 12 marzo 1968, n. 315; col decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito in legge con la legge 25 ottobre 1968, n. 1089; col decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1974.
Testo in vigore dal 12 novembre 1973 al 22 dicembre 2008
