Il termine stabilito dall'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, e' prorogato al 30 giugno 1955 per i territori nei quali l'unificazione delle frequenze non sia stata gia' disposta a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 marzo 1947, n. 276, o dei decreti Ministeriali di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255. Resta ferma la facolta' del Ministro per i lavori pubblici di anticipare il termine stabilito dal precedente comma nei modi e con le forme prevedute dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255.

Testo vigente dal 30 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-16;283~artunico · fonte del testo