Il termine stabilito con la legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1957. Nei riguardi dei lavori da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo e dagli Enti locali relativi ad opere pubbliche contemplate nelle citate disposizioni, le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano in tutti i casi nei quali la presentazione dell'offerta sia intervenuta antecedentemente al termine anzidetto. La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1955.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-03-31;289~artunico · fonte del testo