[1]ARTICOLO XIII ENTRATA IN VIGORE, PROROGA E DENUNCIA 1. Il presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo la data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificato l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti costituzionali. 2. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo iniziale di dieci anni, dopo di che sara' tacitamente prorogato per successivi periodi di cinque anni. Il presente Accordo potra' essere denunciato da entrambe le Parti Contraenti, entro un anno dalla data di scadenza, mediante notifica per iscritto trasmessa per via diplomatica. 4. In caso di denuncia, le disposizioni previste agli Articoli da I a XII del presente Accordo, continueranno ad applicarsi, per un periodo di cinque anni, a tutti gli investimenti realizzati prima della sua notifica. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Brasilia il giorno 3 del mese di aprile dell'anno 1995, in due esemplari originali nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE Susanna Agnelli Luiz Felipe Lampreia Ministro di Stato degli Ministro di Stato degli Affari Esteri Affari Esteri

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;593~accordo-artxiii · fonte su Normattiva