Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, sono aggiunti i seguenti: "L'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma precedente puo' disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumita' personale. Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo e' punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale".

Testo vigente dal 22 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-17;134~art2 · fonte su Normattiva