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Per consentire la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di caccia, di cui all'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, che al termine previsto dal primo comma dello stesso articolo 36 non siano state trasformate, e' data facolta' alle regioni di prorogare per un periodo non superiore a due anni il termine precedente, alle condizioni dell'ultimo rinnovo. Le riserve di cui al precedente comma sono comunque mantenute fino all'adozione della relativa deliberazione del competente organo regionale e, in caso di mancata deliberazione, per non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1981 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-01-16;9~art1 · fonte del testo