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Il termine, previsto dall'articolo 61, comma secondo, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il quale coloro che al 31 ottobre 1977 gia' esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, devono provvedere a richiedere l'iscrizione nell'albo, e' ulteriormente prorogato al 30 aprile 1978.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1977 al 22 dicembre 2008

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