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Il termine di cui alla legge 18 novembre 1959, n. 1005, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1965. Il termine di 6 anni fissato dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, articolo 15, primo comma, terzo alinea, e' prorogato al 31 dicembre 1965.
Testo in vigore dal 4 maggio 1962 al 16 dicembre 2010
