Il termine di tre anni stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311, e' prorogato fino al 31 dicembre 1972.

Testo vigente dal 12 marzo 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-02-26;31~art1 · fonte del testo