Il termine di tre anni stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311, e' prorogato fino al 31 dicembre 1972.
Testo vigente dal 12 marzo 1969
Il termine di tre anni stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311, e' prorogato fino al 31 dicembre 1972.
Testo vigente dal 12 marzo 1969
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1969-02-26;31~art1 · fonte del testo