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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Il termine indicato all'art. 4 della legge 18 dicembre 1898, n. 509, sulla sistemazione della zona monumentale di Roma, prorogato fino al 14 luglio 1906 dalla legge 8 luglio 1904, n. 320, e' prorogato di un altro anno.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Racconigi, addi' 12 luglio 1906.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]G. Fusinato.

[11]Visto, Il guardasigilli: Gallo.

Testo in vigore dal 23 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-12;342~art1 · fonte del testo

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