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In caso di riduzione di personale le aziende private potranno includere tra il personale licenziando i prestatori d'opera di cui all'art. 1 in misura non eccedente il 5 per cento del totale dei dipendenti licenziandi, purche' resti comunque mantenuta la percentuale del 5 per cento di cui al primo articolo della presente legge, riferita ai dipendenti in servizio nell'azienda, al momento del licenziamento.

Testo in vigore dal 18 agosto 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-07-15;593~art2 · fonte del testo