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Nelle province nelle quali abbia trovato applicazione il decreto legislativo luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 81, i prefetti, in caso di necessita' ed in relazione alle esigenze locali, sono autorizzati ad aumentare, con propria ordinanza, l'aliquota di cui al precedente articolo fino al 10 per cento.
Testo in vigore dal 18 agosto 1950 al 16 dicembre 2010
