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Fino al 31 maggio 1951, in caso di licenziamento per giusta causa o di licenziamento individuale per ragioni di carattere tecnico o produttivo, i lavoratori di cui all'art. 1 debbono essere sostituiti con altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.
Testo in vigore dal 18 agosto 1950 al 16 dicembre 2010
