Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Al primo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 giugno 1928, n. 1842, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3197, e' sostituito il seguente:
[8]«Gli acquirenti di case economiche e popolari nei paesi danneggiati da terremoti possono liberarsi dal pagamento delle annualita' di scomputo dovute a termini dell'art. 7, secondo comma, del R. decreto-legge 4 settembre 1924, numero 1356, versando, entro il 31 dicembre 1931, un capitale pari al valore attuale delle annualita' stesse, calcolato al saggio di interesse del 7.50 per cento».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 17 aprile 1930 - Anno VIII
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Mussolini - Di Crollalanza - Mosconi.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 21 giugno 1930 al 16 dicembre 2009
