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Il termine stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2467, e' prorogato al 15 aprile 1966.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 agosto 1967, n. 771
1La L. 9 agosto 1967, n. 771, ha disposto (con l'articolo unico) che " Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, e' prorogato al 31 dicembre 1970."
Testo in vigore dal 21 settembre 1967 al 22 dicembre 2008
