Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 settembre 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il termine stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2467, e' prorogato al 15 aprile 1966.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 agosto 1967, n. 771

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La L. 9 agosto 1967, n. 771, ha disposto (con l'articolo unico) che " Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, e' prorogato al 31 dicembre 1970."

Testo in vigore dal 21 settembre 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 settembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1962 al 21 settembre 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 agosto 1967, n. 771

    La L. 9 agosto 1967, n. 771, ha disposto (con l'articolo unico) che " Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, e' prorogato al 31 dicembre 1970."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-01-25;25~art1 · fonte del testo