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Per il completamento delle opere pubbliche programmate ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 aprile 1935, n. 454, e riguardanti l'attuazione dei piani regolatori di Messina, Reggio Calabria e Palmi, e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1964-65. Gli stanziamenti suddetti possono essere altresi' utilizzati per la costruzione a totale carico dello Stato di edifici pubblici anche d'interesse degli enti locali nelle citta' medesime.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;25~art2 · fonte del testo