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Gli alloggi popolari previsti dalla presente legge saranno costruiti sulle aree in atto occupate per sede di ricoveri provvisori, gia' espropriate dallo Stato in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 e successivamente trasferite al comune di Messina e all'Istituto autonomo per le case popolari di Messina. ((L'Istituto autonomo case popolari di Messina potra' scegliere per le costruzioni dei suddetti alloggi, previo parere del Consiglio comunale, anche altre aree di sua proprieta' ovvero procedere all'espropriazione delle aree occorrenti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 luglio 1949, n. 408. Gli alloggi costruiti, in dipendenza della presente legge, sono destinati esclusivamente ad accogliere le famiglie in atto allocate nelle baracche e nei ricoveri provvisori. L'Istituto autonomo case popolari procedera' contemporaneamente alla consegna dei nuovi alloggi, alla demolizione delle baracche e dei ricoveri resi liberi. Le aree rese libere in conseguenza di tali demolizioni dovranno essere utilizzate dall'Istituto autonomo case popolari per la costruzione di alloggi popolari, da destinare alle famiglie allocate in altri ricoveri provvisori della citta', fino alla completa eliminazione di essi. L'assegnazione viene effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655)).

Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1962 al 14 agosto 1965. 144 parole aggiunte.

… trasferite al comune di Messina e all'Istituto autonomo per le case popolari di Messina. aggiunto: L'Istituto autonomo case popolari di Messina potra' scegliere per le costruzioni dei suddetti alloggi, previo parere del Consiglio comunale, anche altre aree di sua proprieta' ovvero procedere all'espropriazione delle aree occorrenti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 luglio 1949, n. 408. Gli alloggi costruiti, in dipendenza della presente legge, sono destinati esclusivamente ad accogliere le famiglie in atto allocate nelle baracche e nei ricoveri provvisori. L'Istituto autonomo case popolari procedera' contemporaneamente alla consegna dei nuovi alloggi, alla demolizione delle baracche e dei ricoveri resi liberi. Le aree rese libere in conseguenza di tali demolizioni dovranno essere utilizzate dall'Istituto autonomo case popolari per la costruzione di alloggi popolari, da destinare alle famiglie allocate in altri ricoveri provvisori della citta', fino alla completa eliminazione di essi. L'assegnazione viene effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-01-25;25~art4 · fonte del testo