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Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun esercizio, purche' gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;25~art5 · fonte del testo