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Il Governo della Repubblica e' altresi' delegato a coordinare in testi unici, entro il 30 giugno 1956, le norme emanate in base alla legge delega prevista dall'art. 1, nonche' a coordinare nel termine medesimo le norme stesse con quelle delle leggi attualmente in vigore, in modo da raggrupparle in piu' testi organici. I testi unici saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato e deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Testo in vigore dal 30 giugno 1954 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1954-06-18;343~art2 · fonte del testo