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Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1964, n. 310, per la presentazione della relazione da parte della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, e' prorogato di quattro mesi.

Testo in vigore dal 18 agosto 1965 al 6 maggio 1966

urn:nir:stato:legge:1965-07-26;974~artunico · fonte del testo