Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1966 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1964, n. 310, per la presentazione della relazione da parte della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, e' prorogato di quattro mesi.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 marzo 1966, n.199

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La L. 31 marzo 1966, n.199 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dalla legge 26 luglio 1965, n. 974, per la presentazione della relazione da parte della Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e del paesaggio, e' ulteriormente prorogato di tre mesi."

Testo in vigore dal 6 maggio 1966 al 22 dicembre 2008

Che cosa è cambiato dal 6 maggio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1965 al 6 maggio 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 marzo 1966, n.199

    La L. 31 marzo 1966, n.199 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dalla legge 26 luglio 1965, n. 974, per la presentazione della relazione da parte della Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e del paesaggio, e' ulteriormente prorogato di tre mesi."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-26;974~artunico · fonte del testo