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Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per l'esercizio della facolta' di affidare a veterinari civili, mediante convenzioni di durata annuale, incarichi attinenti al servizio veterinario dell'Esercito, e' prorogato fino al 31 dicembre 1978.

Testo in vigore dal 30 agosto 1974 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-08-02;389~art1 · fonte del testo