Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione.
- Art. 1 — Proroga di termine
- Art. 2 — Computo della tredicesima mensilità
- Art. 3 — Riliquidazione dell'indennità di buonuscita
- Art. 4 — Regolarizzazione delle posizioni contributive del personale
- Art. 5 — Modalità per la regolarizzazione contributiva
- Art. 6 — Competenza dei tribunali amministrativi regionali
- Art. 7 — Contributo di riscatto e termini per la liquidazione dell'indennità di buonuscita
- Art. 8 — Liquidazione delle indennità di cessazione del rapporto
- Art. 9 — Assegni vitalizi
- Art. 10 — Riapertura del termine per l'opzione
- Art. 11 — Trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale
- Art. 12 — Misura degli assegni vitalizi
- Art. 13 — Assegni di riversibilità
- Art. 14 — Modalità di pagamento
- Art. 15 — Contenzioso
- Art. 16 — Determinazione delle riserve matematiche
- Art. 17 — Norme applicabili
- Art. 18 — Contributo previdenziale obbligatorio
- Art. 19 — Rimborsi alle gestioni previdenziali
- Art. 20 — Indennità di buonuscita sui trattamenti provvisori
- Art. 21 — Personale degli enti soppressi
- Art. 22 — Copertura finanziaria
- Art. 23 — Entrata in vigore