A decorrere dal 1 marzo 1977, le pensioni spettanti al personale delle categorie indicate negli articoli 1 e 9 cessato dal servizio fino al 28 febbraio 1977 sono maggiorate di un'importo mensile lordo di L. 20.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilita'. Con la stessa decorrenza, le pensioni spettanti ai congiunti delle categorie indicate nel precedente comma, ad eccezione di quelle corrisposte ai titolari del trattamento speciale di cui all'articolo 93, sesto comma, del decreto, del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, relative a cessazioni dal servizio fino al 28 febbraio 1977, sono maggiorate di un importo mensile lordo di L. 16.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilita'. Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi non vanno assoggettate, per l'anno 1978, alla perequazione automatica di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177. All'attribuzione delle maggiorazioni di cui al presente articolo provvedono direttamente le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le singole partite di pensione. Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennita' per servizio di istituto o di quelle indennita' da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e' computato con l'aumento di un quinto. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165

6

Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs., gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 5 del presente articolo, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

Testo vigente dal 2 luglio 1997

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