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Il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori presentando la relazione sulle risultanze delle indagini, e' prorogato fino al 28 luglio 1991.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1990 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-01-31;12~art1 · fonte su Normattiva