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Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, gia' prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 926, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo in vigore dal 2 agosto 1988 al 22 dicembre 2008

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