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Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, gia' prorogato al 31 dicembre 1985 dall'articolo 25, comma 19-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1987 al 22 dicembre 2008

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