Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1980
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1980 al 22 dicembre 2008. 59 parole tolte.
tolto: La scadenza del termine previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge 30 marzo 1978, n. 96, gia' prorogata dalla legge 19 marzo 1979, n. 78, e dalla legge 24 dicembre 1979, n. 670, e' ulteriormente prorogata al 30 giugno 1981. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1980-12-22;890~artunico · fonte del testo