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La scadenza del termine previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge 30 marzo 1978, n. 96, gia' prorogata dalla legge 19 marzo 1979, n. 78, e dalla legge 24 dicembre 1979, n. 670, e' ulteriormente prorogata al 30 giugno 1981. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1980 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1980-12-22;890~artunico · fonte del testo