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Proroga del termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi

Art. unico

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Il termine del 31 dicembre 1952 fissato all'art. 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e' prorogato al 31 dicembre 1954.

Testo in vigore dal 8 luglio 1954 al 16 dicembre 2010

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2 versioni dal 1954

versione dal 8 luglio 1954versione dal 16 dicembre 2010
1954oggi
  1. 16 dicembre 2010 — oggiabrogatoper 16 anni
  2. 8 luglio 1954 — 16 dicembre 2010testo originarioper 56 anni

urn:nir:stato:legge:1954-06-11;383~artunico · fonte del testo

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  • Proroga del termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi
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