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Le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, e successive modificazioni e la proroga contemplata nell'articolo precedente si applicano anche alle zone dei comuni di Staranzano e di S. Canzian d'Isonzo, che saranno determinate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per le finanze. Col predetto decreto si provvedera' altresi' alla nuova perimetrazione della zona industriale dell'Aussa-Corno al fine di contenere le spese per le opere infrastrutturali di urbanizzazione, fermi restando i limiti di superficie gia' stabiliti.

Testo in vigore dal 30 giugno 1969 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1969-06-10;317~art2 · fonte del testo