Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 marzo 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il termine previsto dalla legge 23 dicembre 1965, numero 1415, e' ulteriormente prorogato a tutto il 31 dicembre 1967.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 febbraio 1968, n. 93

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La L. 17 febbraio 1968, n. 93 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine previsto dalla legge 9 marzo 1967, n. 120, e' ulteriormente prorogato a tutto il 30 giugno 1968".

Testo in vigore dal 19 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 marzo 1968

Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 1967 al 19 marzo 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 febbraio 1968, n. 93

    La L. 17 febbraio 1968, n. 93 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine previsto dalla legge 9 marzo 1967, n. 120, e' ulteriormente prorogato a tutto il 30 giugno 1968".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-03-09;120~art1 · fonte del testo