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E' prorogato fino al 31 dicembre 1952 il termine stabilito con la legge 7 dicembre 1951, n. 1617, per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.

Testo in vigore dal 18 settembre 1952 al 12 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-08-02;1181~art1 · fonte del testo